Comune di
Villanova di Camposampiero
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Denunce di ospitalità di cittadini stranieri

COS'E'
L'obbligo di legge consiste nel dare comunicazione scritta all'autorità di P.S., entro il termine perentorio di 48 ore, di aver dato alloggio (ospitato, assunto, ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili) ad uno straniero.La normativa di cui all'art. 7 del D.L. 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione, prevede un adempimento che ha un contenuto simile a quello stabilito in caso di dichiarazione di cessione fabbricati e si riferisce a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno "straniero od apolide", fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. Poiché le nuove previsioni normative relative alla cessione fabbricato non sono state estese anche al citato art. 7, le dichiarazioni di ospitalità, locazione, cessione in comodato gratuito di immobili a cittadini stranieri dovranno comunque essere presentate, sotto pena di sanzione amministrativa che va da € 160,00 a 1.100,00. Occorre precisare che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario. Chiunque ospita o cede la proprietà o il godimento a qualsiasi titolo di un immobile sito nei territori dello Stato ad un cittadino straniero deve quindi, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile o dall'inizio dell'ospitalità del cittadino straniero, comunicarlo all'autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco).Nel caso di cittadino straniero extracomunitario, qualora la presenza nel territorio dello Stato abbia luogo per fini turistici, la sua permanenza non può superare il periodo indicato nel visto di ingresso.Tale comunicazione deve essere resa su apposito modulo.
La comunicazione da consegnare allo sportello deve contenere i seguenti dati: 
  • Le generalità del denunciante
  • Le generalità dello straniero e gli estremi del passaporto o del documento di riconoscimento che lo riguardano
  • L'esatta ubicazione dell'immobile destinato allo straniero, per lavoro od ospitalità
  • Il motivo della comunicazione.
Al modulo va allegata una copia fotostatica del documento di identità del dichiarante e dell'ospitato.
La violazioni dell'obbligo di comunicazione è soggetta a sanzione amministrativa.
Tempi: la ricezione del documento ha luogo in tempo reale
Costi: nessuno
COSA FA
L'Ufficio riceve la denuncia in triplice copia firmata in originale; nel caso di consegna all'Ufficio Protocollo restituisce subito una copia munita di timbro di ricevuta.
Orari: Ufficio Protocollo
Recapiti: Piazza Mariutto 21 - tel. 049 9222111
mail: protocollo@comune.villanova.pd.it
casella di PEC: comune.villanovadicamposampiero.pd@pecveneto.it
Addetti: Vedovato Patrizia
MODULISTICA
Consulta la modulistica nella sezione Modulistica - Segreteria.
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