Descrizione
Il presente regolamento, in attuazione dei principi sanciti dallo Statuto comunale, disciplina l'uso dei locali e delle strutture di proprietà comunale elencati al successivo articolo 2, da parte di Enti, Associazioni e Soggetti pubblici e privati in genere.
L'uso dei locali è autorizzato:
a) in uso temporaneo o occasionale: da una ad un massimo di tre giornate nel corso di un anno solare, anche non consecutive, purché per un'identica finalità o iniziativa.
b) in uso periodico o continuativo: per più di tre giornate nel di un anno solare, anche non consecutive, purché per un'identica finalità o iniziativa;
c) per usi di durata pari o superiore a un anno mediante concessione, sottoscritta da concedente e concessionario, previa assunzione di atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale, per lo svolgimento nei locali di attività di particolare interesse pubblico.
L'uso ha luogo esclusivamente nel rispetto delle norme di legge (in particolare, del D.Lgs. n. 8 I /2008), del presente regolamento e delle ulteriori condizioni, clausole e prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione o di concessione.