Descrizione
Il presente regolamento disciplina l’acquisizione in economia di forniture e servizi che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli, secondo quanto previsto dall’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici”, di seguito denominato anche per sintesi “Codice” o “D.Lgs. n. 163/2006”.
Le norme del presente regolamento sono tese a garantire la qualità delle prestazioni ed attuano i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’affidamento di forniture di beni e di servizi, nonché di lavori mediante procedure in economia, secondo quanto disciplinato dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, da norme integrative ed attuative dello stesso, nonché dal presente regolamento avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché degli atti di programmazione eventualmente formalizzati dall’Amministrazione.
In presenza di contratti misti, che comprendano lavori e/o servizi e/o forniture, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 163/2006.
Gli acquisti di forniture e servizi in economia debbono avvenire nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26, comma 3 della L.488/1999, osservando i parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip attive ed aventi ad oggetto forniture e servizi comparabili con quelli oggetto di acquisizione in economia. In attuazione di quanto disposto dal comma 3bis dell’art.26 L.488/1999, la determinazione di avvio della procedura in economia ovvero di
affidamento diretto è inviata agli uffici preposti al controllo di gestione, individuata presso la sede comunale – Ufficio di Ragioneria-.
L’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 85 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le disposizioni del regolamento adottato in attuazione dell’art. 5 dello stesso decreto, può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico da essa realizzato ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A,. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalla centrale di committenza in base all’articolo 33 del medesimo decreto.