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Villanova di Camposampiero
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Accordo di separazione e/o divorzio

ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO DAVANTI L’UFFICIALE DI STATO CIVILE

In seguito all’entrata in vigore dell'art. 12 della legge n. 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;

  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;

  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
     

Requisiti per ricorrere a questa modalità semplificata

Tutte quelle coppie che in comune:
- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione).
Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione c.d. assegno di mantenimento, sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio c.d. assegno divorzile. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio c.d. liquidazione una tantum).L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
 

Come avviare la procedura

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
In ogni caso, per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento ciascuno dei coniugi deve compilare e sottoscrivere il modulo di comunicazione dati.

Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità dei dichiaranti.

Entrambi i moduli possono essere:

  • consegnati all'ufficio protocollo (aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12:45);

  • trasmessi via fax al numero 049 9222105;

  • trasmessi via e-mail all'indirizzo protocollo@comune.villanova.pd.it;

L’Ufficiale di Stato Civile effettua un riscontro della completezza del modulo presentato, acquisisce d’ufficio i documenti in ordine ai quali tale modalità istruttoria è legalmente possibile e comunica agli interessati il giorno e l’ora dell’appuntamento fissati per la redazione dell’accordo.
 

Documenti da presentare
- Documenti di identità;
- Nel caso di divorzio: sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso.
- Nel caso di modifica delle precedenti condizioni: precedente accordo.
 

Redazione dell'accordo

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'Ufficio di Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
 

Conferma dell'accordo

Compilato e sottoscritto l’accordo, la legge prevede che sia fissato un secondo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dalla data del primo), i coniugi devono ripresentarsi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile per confermare l’accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato varrà come rinuncia e quindi come mancata conferma dell’accordo.
 

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.


Costi
Prima della redazione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 mediante pagamento di apposito avviso PagoPa.


Norme di riferimento

  • Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;

  • Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;

  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";

  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

 

 

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